Referente: Silvia Quinzani

certificati, carte d'identità, cambi di residenza e relazioni con il pubblico, autentiche di copie e di firme. tel. 0372/496020 - Fax 0372/496157
E-mail: demografici.bonemerse@unionecenturiati.cr.it

Orari di apertura al pubblico

CERTIFICATI ANAGRAFICI

I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di residenza e attestano le risultanze delle iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla riservatezza personale, né l'indicazione dei gradi di parentela, né le informazioni relative allo stato civile dei membri della famiglia.

I certificati anagrafici sono validi per sei mesi.
Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni.

I certificati anagrafici desunti da atti pregressi (certificati cosiddetti "storici" o "originari") sono rilasciati dall'ufficiale d'anagrafe, previa motivata richiesta (non si possono rilasciare certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).

Il certificato di stato di famiglia "originario" riguarda la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) al momento della nascita o dell'istituzione della scheda di famiglia.

Il certificato di stato di famiglia "storico" riguarda la composizione della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) in una certa data precedente alla richiesta stessa e indicata dal richiedente.

Ogni posizione anagrafica, desumibile dagli atti archiviati (stato di famiglia o scheda individuale) può essere certificata o attestata se ricorrono le condizioni previste dalla legge per la richiesta stessa, ad accezione della condizione professionale e del titolo di studio che non sono certificabili perché dati inattendibili.

SE IL CERTIFICATO DEVE ESSERE PRESENTATO AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AD UN GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO SI DEVONO UTILIZZARE LE AUTOCERTIFICAZIONI pena NULLITA’ DEL CERTIFICATO STESSO. (legge 183/2011 – decertificazione)

CHI PUO' CHIEDERE I CERTIFICATI

Il certificato di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge (art. 33, comma 1, DPR 223/1989).

Gli altri certificati possono essere rilasciati solamente se non vi ostano gravi o particolari esigenze di pubblico interesse(art. 33, comma 2, DPR 223/1989).

COME FARE

Sulla richiesta da presentare o spedire è necessario specificare il motivo per il quale la richiesta viene presentata e nel caso di esenzione dall’imposta di bollo l’articolo di riferimento.

La richiesta può avvenire tramite:

- Gli sportelli dei servizi demografici

- Posta, allegando al Modulo richiesta certificati anagrafici oppure Modulo richiesta certificati storici o originari la copia di un documento d'identità del richiedente, una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta, nonché marca da bollo da € 16,00 se il certificato non è in esenzione dall'imposta di bollo, ed i diritti di segreteria in moneta.

- Fax al n.0372/58358, allegando al Modulo richiesta certificati anagrafici oppure Modulo richiesta certificati storici o originari la copia di un documento d'identità del richiedente (solo qualora il certificato possa essere emesso in esenzione dall'imposta di bollo ed in esenzione totale dai diritti di segreteria).

- Per posta elettronica, all'indirizzo e-mail del Comune: comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it allegando al Modulo richiesta certificati anagrafici oppure Modulo richiesta certificati storici o originari la copia di un documento d'identità del richiedente (solo qualora il certificato possa essere emesso in esenzione dall'imposta di bollo ed in esenzione totale dai diritti di segreteria).

QUANTO COSTA

I certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo (€ 16,00) "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo. Il bollo è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

Non è nella facoltà del richiedente decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di: € 0,26 per i certificati in carta libera e di € 0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).

I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

Per i certificati anagrafici storici redatti in seguito a ricerca di archivio, oltre all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo, è previsto il pagamento di € 5,16 per diritti di segreteria per ogni nominativo (€ 2,58 se il certificato è emesso in esenzione dall'imposta di bollo); una volta effettuata la ricerca, si è comunque tenuti al pagamento dei relativi diritti di ricerca anche in caso di sopravvenuto disinteresse.

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

La responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, sull’ente o azienda ricevente. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

CERTIFICATI DA PRODURRE ALL'ESTERO

Se il certificato deve essere consegnato all'estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la firma del dipendente comunale deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura di CREMONA.

RILASCIO DI ELENCHI DEGLI ISCRITTI IN ANAGRAFE E DI DATI ANAGRAFICI

Il rilascio di elenchi degli iscritti in anagrafe, nonché la verifica di elenchi parziali (es. relativamente alla conferma dell'indirizzo o all'esistenza in vita) è consentito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità.

L'Ufficio anagrafe può rilasciare a chiunque ne faccia richiesta per fini statistici e di ricerca dati anagrafici resi anonimi ed aggregati.

Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

La TAB B del D.p.r 642/72 ha carattere meramente informativo e non ha presunzioni di completezza.

Il richiedente potrà pertanto indicare eventuali ulteriori riferimenti normativi che gli consentano di ottenere comunque l’esenzione dall’imposta di bollo.

Il fatto che altri Comuni non applichino l’imposta di bollo ai certificati anagrafici non rileva ai fini dell’esenzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

• D.P.R. n. 223 del 30/08/1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

• D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell'imposta di bollo".